Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l’art. 15 della Legge n. 183/2011 che, modificando l’art.40 del D.P.R. n. 445/2000, dispone che le certificazioni concernenti fatti, stati e qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati. Detta norma obbliga quindi le pubbliche amministrazioni a richiedere, per i procedimenti di loro competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazione, redatte secondo la disciplina dettata dal citato D.P.R. 445/2000.
Di conseguenza, gli art. 43 e 71 del citato D.P.R., impongono alle pubbliche amministrazioni di acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle stesse, nonché di verificare, almeno a campione, quanto autocertificato dal cittadino.
E’ quindi fatto divieto alla pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc.) e gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.) richiedere certificati a cittadini ed imprese.
Con tale disposizione si afferma definitivamente il principio che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.
Ciò premesso, i certificati che verranno rilasciati da questo servizio resteranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi verrà quindi lasciata esclusivamente la scelta fra l’acquisizione d’ufficio delle informazioni, dei dati e dei documenti o l’accettazione delle autocertificazioni prodotte dai cittadini e dalle imprese.
Va da sé che l’acquisizione d’ufficio, perché possa essere effettuata, deve essere preceduta, da parte dell’interessato, dall’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
L’acquisizione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio può avvenire secondo diversi canali:
Per informazioni si può telefonare al n. 035 – 840513 interno 1.
Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizio pubblico che hanno necessità di acquisire dati o effettuare verifiche su autocertificazione hanno l’obbligo di richiedere il dato all’amministrazione che lo detiene.
- richiesta scritta relativamente all’acquisizione dei dati o alle verifiche richieste;
- dati identificativi dell’atto/documento
Nessuno.
Entro 30 giorni dalla richiesta.
DPR 445/2000 come sostituito dall’art. 15 Legge 12/11/2011, n. 183.