Il certificato di stato di famiglia riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè: "dell’ insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune" anche se nel certificato non vengono indicati i vincoli di parentela.
Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. Può essere rilasciato un certificato di famiglia storico, riferito ad una certa data, anche per coloro che non sono più residenti nel Comune.
Il certificato è valido per sei mesi. Può avere valore anche successivamente, se l’utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Dal primo gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. Pertanto è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
La nuova previsione legislativa tuttavia non interviene in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Infatti in tali casi è previsto che ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti può essere chiesta la produzione di certificati. In tal caso, sulle certificazioni dovrà essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.
Essere residenti nel Comune, o esserlo stati, nel caso di certificato storico di famiglia. Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.
Documento di riconoscimento.
0,25 Euro se in carta libera; 0,50 Euro se in bollo, oltre alla marca da bollo da 16,00 Euro (da portare a cura del richiedente).
La procedura si conclude in pochi minuti.
DPR 445/2000; Legge 24/12/1954, n. 1228; Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223; art. 15 legge 12/11/2011, n. 183.