Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 della legge 241/90 dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, entrate in vigore il 31 luglio 2010, sono considerati realizzabili con SCIA gli interventi edilizi soggetti a DIA ai sensi della LR 31/02.
Ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 nei casi in cui la legge preveda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, con la esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, alla immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, alla amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, che possono essere acquisiti preventivamente i pareri o autorizzazioni.
I lavori oggetto della SCIA possono essere iniziati dalla data di presentazione, e comunque entro un anno dalla presentazione.
In caso di carenza dei requisiti o presupposti richiesti dalla legge l’amministrazione competente può adottare, entro trenta giorni, un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La SCIA ha validità tre anni dalla data di inizio lavori.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la Comunicazione fine lavori con presentazione di scheda tecnica descrittiva o, se dovuta, la Richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità.
La richiesta è presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiedere ed
ottenere l’abilitazione allo svolgimento di un intervento edilizio.
Modulo di domanda compilato e duplice copia degli elaborati progettuali che dovranno essere timbrati e firmati da :
Unitamente alla seguente documentazione integrativa :
€ 100 a titolo di Diritti di Segreteria, da versarsi all'Ufficio Tecnico comunale all'atto del deposito ovvero mediante Bonifico Bancario presso la Tesoreria Comunale.
Deposito immediato.
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio
D.P.R. 06/06/2001, n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
Legge 241/90 modificata dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, entrate in vigore il 31 luglio 2010.