L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il comma 704 della stessa legge ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
La novità principale rispetto alla Tari è la soppressione della maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili pari ad € 0,30 per metro quadrato che era riservata allo Stato.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Pertanto i modelli per la denuncia Tari dovranno essere compilati soltanto nei seguenti casi:
- Variazioni riferite ai dati dichiarati con una precedente denuncia;
- Cessazione (dell’attività o dell’occupazione dei locali);
- Nuova occupazione.
Nessuno.
- 16 Luglio 2023 per l’acconto;
- 16 Novembre 2023 per il saldo.
Il pagamento potrà avvenire attraverso:
Statistiche raccolta differenziata (come da Deliberazione ARERA n. 444/2019)