Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi 

Info e Contatti

Cos'è

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 della stessa legge ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

La novità principale rispetto alla Tari  è la soppressione della maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili pari ad € 0,30 per metro quadrato che era riservata allo Stato.

A chi si rivolge

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte  a  qualunque  uso  adibite,  suscettibili  di  produrre  rifiuti.  Sono  escluse  dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva

  • In caso di pluralità di possessori o  di detentori, essi sono  tenuti  in  solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  • In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  • Ai  fini  della  dichiarazione  relativa  alla  TARI,  restano  ferme  le  superfici  dichiarate  o accertate relativamente alla TARSU o alla TARES.

 Pertanto i modelli per la denuncia Tari dovranno essere compilati soltanto nei seguenti casi:

- Variazioni riferite ai dati dichiarati con una precedente denuncia;

- Cessazione (dell’attività o dell’occupazione dei locali);

- Nuova occupazione.

Cosa serve

    • Denuncia di occupazione/variazione
    • Denuncia di cessazione
    • Denuncia nel caso di produzione rifiuti speciali
    • Eventuale planimetria dell’immobile e contratto di affitto o atto di compravendita

Costi

Nessuno.

Tempi e scadenze

- 16 Luglio 2023 per l’acconto; 

- 16 Novembre 2023 per il saldo. 

Il pagamento potrà avvenire attraverso: 

  • Modello F24 (che verrà inviato pre-compilato direttamente al contribuente);

Ulteriori informazioni

  • Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
  • Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

 

Statistiche raccolta differenziata    (come da Deliberazione ARERA n. 444/2019)